
NIS2 PMI: obblighi, scadenze e misure di sicurezza
La NIS2 si applica alle PMI italiane in base a settore e dimensione. Obblighi, scadenze 2026 e 2027, misure di base ACN e sanzioni massime, con fonti ufficiali.
Risposta in breve. La NIS2, recepita in Italia con il D.Lgs. 138/2024 in vigore dal 16 ottobre 2024, impone ai soggetti essenziali e importanti di diciotto settori misure di gestione del rischio, la notifica degli incidenti significativi e la responsabilità degli organi direttivi. Per una PMI l’applicabilità dipende da settore e dimensione, mentre i termini dipendono dalla data di inserimento nell’elenco ACN.
Ultimo aggiornamento: 31 ottobre 2026. Verificato sulle fonti ACN e Normative.
Per molte PMI italiane la NIS2 è diventata una questione pratica: bisogna capire se l’azienda è nel perimetro, quale regime si applica e entro quando agire. Questa guida ricostruisce obblighi, scadenze e misure di base della NIS2 per le PMI, a partire dal D.Lgs. 138/2024 e dagli atti dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN). Separa ciò che la norma richiede da ciò che è buona pratica e indica ciò che è ancora in consultazione.
Sommario
- Una PMI rientra nella NIS2?
- Soggetto essenziale o importante: che cosa cambia?
- Come si entra nell’elenco dei soggetti NIS?
- Quali obblighi prevede il decreto?
- Che cosa sono le misure di sicurezza di base ACN?
- Quali scadenze valgono per una PMI?
- Come funzionano vigilanza e sanzioni?
- Che ruolo hanno SOC e penetration test?
- Un piano in cinque passi per una PMI
- Domande frequenti
- Fonti
- Come può supportare CyberPath
Una PMI rientra nella NIS2?
Una PMI rientra nella NIS2 se opera in uno dei settori elencati negli Allegati I e II del D.Lgs. 138/2024 ed è, in linea generale, almeno di media dimensione. Le micro e le piccole imprese restano di norma fuori, ma non sempre. Il decreto include a prescindere dalla dimensione alcune categorie specifiche, come gli operatori di reti pubbliche di comunicazione elettronica e i gestori di registri di nomi di dominio di primo livello. ACN può inoltre individuare ulteriori soggetti ritenuti critici. La verifica richiede quindi di leggere l’articolo 3 insieme agli allegati.
Il decreto copre diciotto settori: undici altamente critici nell’Allegato I e sette critici nell’Allegato II. Le tipologie di soggetti coinvolte sono oltre ottanta, pubbliche e private. Gli Allegati III e IV completano il quadro con ulteriori tipologie, tra cui le pubbliche amministrazioni.
Per la dimensione il decreto rinvia alla raccomandazione 2003/361/CE. Secondo i criteri della raccomandazione, una piccola impresa ha meno di 50 persone e un fatturato o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. Una microimpresa ha meno di 10 persone e non supera i 2 milioni. Il calcolo tiene conto anche delle imprese associate e collegate, quindi un’azienda appartenente a un gruppo può risultare più grande di quanto appaia da sola. Chi ritiene sproporzionato il risultato può chiedere l’applicazione della clausola di salvaguardia dell’articolo 3, comma 12, durante la registrazione e non dopo.
Albero decisionale: la mia azienda è nel perimetro?
Lo schema che segue è uno strumento di orientamento e non sostituisce una verifica giuridica sul testo del decreto.
- L’azienda svolge un’attività o un servizio riconducibile a una tipologia degli Allegati I o II? Se no, di norma è fuori dal perimetro, salvo identificazione da parte di ACN. Se sì, si passa al punto 2.
- L’azienda appartiene a una categoria inclusa a prescindere dalla dimensione, per esempio operatore di reti pubbliche di comunicazione elettronica o gestore di registri di nomi di dominio di primo livello? Se sì, è nel perimetro. Se no, si passa al punto 3.
- Considerando anche imprese associate e collegate, l’azienda è almeno di media dimensione, cioè non rientra tra le piccole e le microimprese? Se no, di norma è fuori. Se sì, si passa al punto 4.
- L’azienda è nel perimetro. In linea generale è soggetto essenziale se è una grande impresa di un settore dell’Allegato I, è soggetto importante negli altri casi. L’articolo 3 e la comunicazione di ACN confermano la classificazione.
- Se si ricade nel perimetro, occorre registrarsi sulla piattaforma ACN nella finestra annuale, che nel 2027 va dal 1° gennaio al 28 febbraio.
Soggetto essenziale o importante: che cosa cambia?
La classificazione incide su tre aspetti: le misure di sicurezza di base da adottare, l’intensità della vigilanza e il massimo delle sanzioni. In linea generale sono essenziali le grandi imprese dei settori ad alta criticità, mentre sono importanti le medie imprese di quei settori e i soggetti degli altri settori critici. I soggetti essenziali hanno requisiti più estesi e possono essere controllati anche in via preventiva. La classificazione definitiva dipende dall’articolo 3 e dalla comunicazione di ACN.
| Aspetto | Soggetti essenziali | Soggetti importanti |
|---|---|---|
| Misure di sicurezza di base | Allegato 2: 43 misure, 116 requisiti | Allegato 1: 37 misure, 87 requisiti |
| Incidenti significativi di base | Quattro fattispecie | Tre fattispecie |
| Vigilanza | Controlli anche preventivi | Controlli prevalentemente successivi |
| Sanzione massima per le violazioni più gravi (art. 38) | 10 milioni di euro o 2% del fatturato mondiale annuo, se superiore | 7 milioni di euro o 1,4% del fatturato mondiale annuo, se superiore |
| Sanzione massima per mancata registrazione o comunicazione | Fino allo 0,1% del fatturato annuo | Fino allo 0,07% del fatturato annuo |
I numeri di misure e requisiti provengono dalla Determinazione ACN 379907/2025. Gli importi sono massimi edittali e non sanzioni automatiche.
Come si entra nell’elenco dei soggetti NIS?
Si entra nell’elenco con la registrazione sulla piattaforma digitale di ACN, prevista dall’articolo 7, comma 1, del decreto. Ogni anno, dal 1° gennaio al 28 febbraio, i soggetti nel campo di applicazione si registrano oppure aggiornano la registrazione. ACN redige poi l’elenco dei soggetti essenziali e importanti e invia a ciascun soggetto una comunicazione individuale di inserimento. Da quella comunicazione decorrono i termini per le misure di sicurezza.
La registrazione richiede quattro informazioni minime: ragione sociale, indirizzo e recapiti aggiornati, un punto di contatto con ruolo e recapiti e, ove applicabile, settori, sottosettori e tipologie di soggetto degli allegati. Il punto di contatto può essere il rappresentante legale, un procuratore generale censito nel registro delle imprese o un dipendente delegato. Solo nel terzo caso occorre caricare il titolo giuridico che abilita a operare per conto del soggetto. L’accesso avviene con SPID o CIE.
La dichiarazione si compone di quattro sezioni: contesto, caratterizzazione, tipologie di soggetto e autovalutazione. Dopo la trasmissione resta modificabile per dieci giorni solari, poi si intende definitivamente acquisita, e ogni dichiarazione inviata o modificata oltre il 28 febbraio è considerata tardiva. Le regole operative sono nella Determinazione ACN 127437/2026, applicabile dal 15 aprile 2026.
Una novità è stata annunciata da ACN il 23 ottobre 2026 con la Determinazione 314287/2026, firmata il 20 ottobre e applicabile dal 25 ottobre. Secondo le ricostruzioni pubblicate, chi è già in elenco e non ha modifiche da comunicare non deve trasmettere una nuova dichiarazione per il 2027. La piattaforma propone una bozza precompilata, e il controllo dei dati già dichiarati resta a carico del soggetto. Sempre secondo le stesse ricostruzioni, dal 31 ottobre 2026 non è più possibile trasmettere dichiarazioni tardive.
Quali obblighi prevede il decreto?
Il decreto prevede tre blocchi di obblighi: la governance degli organi di amministrazione e direttivi (articolo 23), le misure di gestione del rischio (articolo 24) e la notifica degli incidenti significativi (articolo 25). Valgono per soggetti essenziali e importanti, con intensità diversa. Gli obblighi di sicurezza non si esauriscono nell’adozione di un catalogo di misure: richiedono responsabilità assegnate, misure documentate e prove che funzionano.
Governance: articolo 23
L’articolo 23 attribuisce agli organi di amministrazione e direttivi il compito di approvare le modalità di attuazione delle misure, di sovrintendere alla loro applicazione e di seguire una formazione specifica. Servono quindi delibere formali, registri della formazione e flussi di reporting verso il vertice. Le FAQ di ACN aggiornate il 14 luglio 2026 chiariscono, secondo quanto riportato, che l’approvazione dei documenti previsti dall’articolo 23 spetta in via esclusiva all’organo e non è delegabile, mentre l’attuazione operativa lo è.
Misure di gestione del rischio: articolo 24
L’articolo 24 impone misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate, con un approccio multirischio. Tra i temi elencati compaiono l’analisi del rischio, la gestione degli incidenti e la continuità operativa. Ci sono anche la sicurezza della catena di approvvigionamento, la valutazione dell’efficacia delle misure, la formazione, la crittografia, il controllo degli accessi, la gestione degli asset e l’autenticazione a più fattori. Il livello di dettaglio nazionale è affidato alle misure di base ACN, descritte nella sezione successiva.
Notifica degli incidenti: articolo 25
Per gli incidenti significativi l’articolo 25, comma 5, prevede un percorso in più fasi, indirizzato al CSIRT Italia. La pre-notifica va inviata entro 24 ore dalla conoscenza dell’evento. La notifica, con valutazione iniziale e indicatori di compromissione ove disponibili, va inviata entro 72 ore. La relazione finale va trasmessa entro un mese; se l’incidente è ancora in corso, si invia prima una relazione sui progressi e poi quella finale entro un mese dalla chiusura.
La notifica resta in capo al soggetto NIS. Un fornitore di servizi gestiti può supportare la raccolta delle evidenze, ma non sostituisce il soggetto nell’obbligo.
Che cosa sono le misure di sicurezza di base ACN?
Le misure di sicurezza di base sono il catalogo di requisiti minimi che ACN ha definito con la Determinazione 379907/2025 del 19 dicembre 2025, applicabile dal 15 gennaio 2026. Sono differenziate per categoria: 37 misure e 87 requisiti per i soggetti importanti, 43 misure e 116 requisiti per i soggetti essenziali. Valgono per tutti i soggetti, a prescindere dalla dimensione. Sono dovute tutte, non se ne può scegliere un sottoinsieme in base al rischio.
L’analisi del rischio non serve a decidere quali misure di base applicare: serve a modulare profondità e configurazione di quelle dovute. Un soggetto non può disapplicare una misura invocando una bassa esposizione. Deve invece dimostrare di averla attuata in modo coerente con il proprio contesto. ACN ha pubblicato anche una Guida alla lettura delle specifiche di base per interpretare struttura, requisiti e clausole di personalizzazione.
| Allegato | Contenuto | Destinatari |
|---|---|---|
| Allegato 1 | 37 misure, 87 requisiti | Soggetti importanti |
| Allegato 2 | 43 misure, 116 requisiti | Soggetti essenziali |
| Allegato 3 | Incidenti significativi di base | Soggetti importanti |
| Allegato 4 | Incidenti significativi di base | Soggetti essenziali |
Alcune fonti secondarie numerano gli allegati in modo diverso. Per questa tabella fa fede la numerazione della Determinazione 379907/2025, da verificare sul testo ufficiale.
Le misure rafforzate sono cosa diversa. ACN ha avviato la consultazione con i tavoli settoriali il 18 settembre 2026: integreranno e sostituiranno quelle di base, ma non esistono un catalogo definitivo né una data di decorrenza. Non sono quindi un obbligo. Una cronologia aggiornata è nell’articolo sulle misure di sicurezza rafforzate NIS.
Quali scadenze valgono per una PMI?
Le scadenze dipendono dalla data in cui il soggetto è stato inserito nell’elenco e non sono uguali per tutti. I soggetti inseriti nel 2025 hanno diciotto mesi dalla comunicazione di inserimento per adottare le misure di base e nove mesi per la notifica degli incidenti, operativa da gennaio 2026. I soggetti inseriti per la prima volta nel 2026 seguono la Determinazione 127434/2026: notifica dal 1° gennaio 2027 e misure di base entro il 31 luglio 2027. Ogni organizzazione deve verificare il proprio termine sulla data della comunicazione ricevuta.
Per la coorte 2025 le comunicazioni sono partite il 12 e 13 aprile 2025 e sono proseguite nelle settimane seguenti. Per la gran parte dei soggetti il termine è quindi caduto in ottobre 2026, e a fine mese risulta in molti casi già decorso. Da quel momento ACN passa, secondo quanto comunicato, dall’accompagnamento alla vigilanza. Il passaggio non cancella il percorso: chi non ha completato le misure deve documentare lo stato dei lavori e chiudere le non conformità note.
Per la coorte 2026 contano anche altri termini. Il referente CSIRT va designato entro il 31 dicembre dell’anno di inserimento, quindi entro il 31 dicembre 2026 per chi è entrato nel 2026. Il sostituto del punto di contatto va indicato entro il 31 maggio dell’anno di inserimento, salvo che il punto di contatto sia l’unica persona fisica dell’organizzazione.
| Data | Adempimento | Chi è interessato |
|---|---|---|
| 1° gennaio 2027 | Notifica degli incidenti operativa | Soggetti inseriti nel 2026 |
| Dal 1° gennaio al 28 febbraio 2027 | Registrazione o aggiornamento sulla piattaforma ACN | Tutti i soggetti, con la semplificazione per chi è già in elenco e non ha modifiche |
| Entro il 31 marzo 2027 | ACN redige l’elenco dei soggetti NIS | Soggetti registrati |
| Dal 15 aprile al 31 maggio 2027 | Aggiornamento annuale delle informazioni, con l’elenco dei fornitori rilevanti | Soggetti NIS |
| Dal 1° maggio al 30 giugno 2027 | Categorizzazione di attività e servizi (dieci macro-aree, quattro categorie di rilevanza) | Soggetti NIS |
| 31 luglio 2027 | Misure di sicurezza di base | Soggetti inseriti nel 2026 |
| 31 dicembre 2027 | Designazione del referente CSIRT | Soggetti inseriti nel 2027 |
La categorizzazione di attività e servizi segue il modello della Determinazione ACN 155238/2026 e anticipa le misure rafforzate, che saranno modulate sulla categoria assegnata.
Come calcolare il termine di diciotto mesi
Il calcolo indicativo è semplice: si parte dalla data di ricezione della comunicazione di inserimento e si aggiungono diciotto mesi, mantenendo lo stesso giorno del mese. Una comunicazione ricevuta il 12 aprile 2025 porta a un termine al 12 ottobre 2026, una ricevuta il 13 aprile 2025 al 13 ottobre 2026. Per la notifica degli incidenti la stessa regola vale con nove mesi.
Questo calcolo è un’indicazione di orientamento. La data che conta è quella riportata nella comunicazione di ACN, da confrontare con le FAQ ufficiali.
Come funzionano vigilanza e sanzioni?
ACN vigila sul rispetto degli obblighi, con intensità diversa per categoria. Sui soggetti essenziali i controlli possono essere anche preventivi, sugli importanti sono prevalentemente successivi, per esempio dopo un incidente o una segnalazione. Da ottobre 2026, secondo quanto comunicato, ACN passa dalla fase di accompagnamento a quella di vigilanza. Le evidenze diventano quindi il centro della verifica.
L’articolo 38 gradua le sanzioni amministrative. Le violazioni più gravi riguardano obblighi degli organi di amministrazione, misure di sicurezza e notifica. Il massimo è di 10 milioni di euro o il 2% del fatturato mondiale annuo per i soggetti essenziali, e di 7 milioni di euro o l’1,4% per gli importanti, in entrambi i casi se superiore. Per le violazioni meno gravi, come la mancata registrazione o comunicazione dei dati, il massimo scende allo 0,1% del fatturato per gli essenziali e allo 0,07% per gli importanti. Il decreto fissa anche minimi edittali e prevede sanzioni accessorie di natura personale in caso di inottemperanza alle diffide.
Si tratta di importi massimi. L’entità concreta dipende dalla gravità della violazione e dalle circostanze.
Che ruolo hanno SOC e penetration test?
SOC e penetration test sono strumenti con cui una PMI può supportare e dimostrare alcuni requisiti, ma non sono presentati per nome come obbligo dal decreto. L’articolo 24 chiede una gestione degli incidenti efficace e la valutazione dell’efficacia delle misure, mentre l’articolo 25 impone termini precisi di notifica. Un SOC as a Service (SOCaaS) aiuta a rilevare e classificare gli eventi in tempi compatibili con le 24 e le 72 ore. Un penetration test produce evidenze sull’efficacia delle misure tecniche.
Le misure rafforzate sono in consultazione dal 18 settembre 2026 e il loro contenuto non è pubblico. Per questo non si può affermare che richiederanno un SOC o un penetration test. Si può invece osservare che rilevamento, gestione degli incidenti e verifica di efficacia sono già temi delle misure di base: evidenze costruite bene oggi saranno probabilmente riutilizzabili domani.
Un piano in cinque passi per una PMI
Un piano ragionevole parte dall’applicabilità e arriva alle evidenze, senza saltare i passaggi formali. La sequenza seguente è una proposta di metodo e non un obbligo di legge. Ogni passo ha un responsabile, una scadenza e una prova attesa.
- Verificare perimetro e categoria. Si controllano settore, dimensione e gruppo di appartenenza, e si conferma se l’azienda è soggetto essenziale o importante.
- Preparare gli atti formali. Si individuano punto di contatto, eventuale delega, sostituto e referente CSIRT, e si ottiene la delibera dell’organo di amministrazione.
- Fare una gap analysis sulle misure di base. Si confronta lo stato reale con l’Allegato 1 o 2, indicando per ogni requisito responsabile, azione e prova.
- Organizzare rilevamento, risposta e notifica. Si definiscono ruoli, canali e procedure per rispettare le 24 e le 72 ore, e si provano con un esercizio.
- Conservare le evidenze e verificare l’efficacia. Si raccolgono documenti, log e report di test in un fascicolo, e si aggiornano ogni anno insieme alle informazioni sulla piattaforma ACN.
Domande frequenti
La NIS2 vale per le micro imprese?
Di norma no, ma il decreto prevede eccezioni. Alcune categorie rientrano a prescindere dalla dimensione, per esempio gli operatori di reti pubbliche di comunicazione elettronica, e ACN può individuare ulteriori soggetti critici. La conclusione dipende da settore e categoria, quindi occorre leggere l’articolo 3 e gli allegati prima di escludere un’azienda.
Come so se sono soggetto essenziale o importante?
La classificazione deriva dal settore degli Allegati e dalla dimensione, e viene confermata dalla comunicazione di inserimento di ACN. In linea generale sono essenziali le grandi imprese dei settori ad alta criticità, mentre sono importanti le medie imprese di quei settori e i soggetti degli altri settori critici. La comunicazione ricevuta da ACN riporta la categoria assegnata.
Quando scade il mio termine?
Dipende dalla coorte. Per i soggetti inseriti nel 2025 il termine per le misure di base è di diciotto mesi dalla comunicazione di inserimento, per la gran parte in ottobre 2026. Per quelli inseriti nel 2026 è il 31 luglio 2027, con notifica degli incidenti dal 1° gennaio 2027. Il termine esatto si calcola dalla data della propria comunicazione.
Chi controlla il rispetto della NIS2?
La vigilanza spetta ad ACN, che è l’autorità nazionale competente, in raccordo con le autorità di settore. I soggetti essenziali possono essere controllati anche in via preventiva, gli importanti prevalentemente dopo un incidente o una segnalazione. Gli incidenti significativi vanno notificati al CSIRT Italia, che ha sede presso ACN.
Posso delegare gli obblighi a un fornitore?
L’attuazione operativa di molte misure può essere affidata a fornitori. La responsabilità resta però al soggetto: l’approvazione dei documenti dell’articolo 23 compete all’organo di amministrazione e la notifica degli incidenti resta in capo al soggetto NIS. Un fornitore può supportare la raccolta delle evidenze e il rilevamento, ma non sostituisce il soggetto negli obblighi.
Se sono già in elenco devo registrarmi di nuovo nel 2027?
Secondo la Determinazione ACN 314287/2026, annunciata il 23 ottobre 2026, chi è già in elenco e non ha modifiche da comunicare non deve trasmettere una nuova dichiarazione. Occorre però confrontare i dati già dichiarati con la situazione attuale e conservare traccia della verifica. Le istruzioni aggiornate della piattaforma ACN restano il riferimento.
Fonti
- D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138 su Normattiva, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2024.
- Direttiva (UE) 2022/2555 su EUR-Lex.
- Area informativa NIS di ACN.
- Vademecum NIS di ACN, settembre 2026.
- Determinazione ACN 379907/2025 con gli Allegati 1, 2, 3 e 4.
- ACN, Le novità per i soggetti NIS, 18 settembre 2026.
Le Determinazioni 127434/2026, 127437/2026, 155238/2026 e 314287/2026 sono consultabili nell’area informativa NIS di ACN.
Come può supportare CyberPath
CyberPath, società italiana che eroga SOC as a Service e penetration test per le PMI, aiuta le aziende a trasformare gli obblighi della NIS2 in attività misurabili. Noi non siamo un’autorità e non rilasciamo certificazioni di conformità NIS2: supportiamo il rispetto delle misure e aiutiamo a produrre evidenze utili in caso di verifica. Il primo passo è una verifica preliminare di applicabilità, che chiarisce se e con quale categoria un’azienda rientra nel perimetro e quali termini la riguardano. Dopo la verifica proponiamo un perimetro di monitoraggio e di test proporzionato al rischio. Per approfondire il servizio di monitoraggio e risposta agli incidenti si veda la pagina SOC as a Service, mentre per richiedere una verifica preliminare è disponibile questo link.
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